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Approfondimenti | 9/7/2024

Smart Metering e Indennizzi | Analisi normativa ed elementi a tutela del distributore gas

La Del. 269/2022/R/gas ha introdotto importanti novità riguardanti le modalità di lettura degli smart meter; i nuovi misuratori permettono infatti di acquisire le misure in modo automatico, tuttavia, il tasso di insuccesso della telelettura, senza poter ricorrere alla riclassificazione dei misuratori a suo tempo concessa dalla Del. 522/2017/R/GAS [*], diviene elemento determinante per la corretta organizzazione delle rilevazioni delle letture sul campo. Il distributore quindi, oltre ad attuare tutte quelle attività finalizzate a limitare al massimo il tasso di insuccesso della telelettura, deve disporre di tutti quegli strumenti che permettano di organizzare in modo efficiente il giro di lettura destinato a contrastare gli indennizzi per mancata lettura sugli smart meter.

Le letture utili e gli indennizzi verso il cliente finale

Per i misuratori G4 e G6, qualora le letture giornaliere non siano nella disponibilità dell'azienda distributrice, è possibile effettuare un giro di lettura sul campo per rilevare la lettura mensile; la lettura dev'essere utile a determinare il consumo realizzato "fino all'ultimo giorno GAS del mese di riferimento o, in subordine, realizzato fino ad un o dei tre giorni successivi all'ultimo giorno gas del mese di riferimento" (Art. 14bis, comma 2 del TIVG ). 

Articolo 14bis 
Modalità di rilevazione delle misure nei punti di riconsegna dotati di smart meter 

14bis.1 Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di uno smart meter, l’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare: 

a) una lettura mensile, con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di riferimento. 
b) (abrogato) 

14bis.2 Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di smart meter di classe G4 o G6, in alternativa a quanto previsto al comma 14bis.1, l’impresa di distribuzione effettua una lettura mensile senza dettaglio giornaliero onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di riferimento o, in subordine, realizzato fino a uno dei primi tre giorni successivi all’ultimo giorno gas del mese di riferimento.

Ne deriva quindi che, in caso di rilevazione lettura in campo senza l'ausilio della sonda, il distributore, in seguito alla mancata ricezione del dettaglio giornaliero, ha tre giorni di tempo per raccogliere le letture periodiche richieste dalla normativa. Lo scenario cambia, ma solo relativamente, per i distributori che possono utilizzare la sonda su smart meter che memorizzano la lettura di fine periodo (per i quali, quindi, è possibile leggere la lettura di fine mese anche in un giorno successivo); in questo scenario è infatti possibile rilevare la lettura "utile" fino al settimo giorno del mese, giorno entro il quale la lettura deve essere in ogni caso trasmessa al Sistema Informativo Integrato. 

Infatti, pur non essendo chiaramente specificato in Delibera, affinché la lettura sia valida ai fini del rispetto della qualità, è necessario che la stessa sia stata trasmessa al SII entro i termini stabiliti (settimo giorno del mese, Articolo 15 comma 1 lettera b) del TIVG).

Il protrarsi della mancata rilevazione di una lettura utile può determinare indennizzi a carico dell'azienda distributrice ed in favore del cliente finale, in ordine all'applicazione dell'Art. 17 commi 1bis/1ter del TIF

Articolo 17
Indennizzo automatico a carico dell’impresa di distribuzione 

[…]

17.1bis L’impresa di distribuzione di gas naturale riconosce al cliente finale titolare di punto di riconsegna dotato di smart meter con consumo annuo fino a 500 Smc un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 € qualora non sia raccolta la lettura ai sensi dei commi 14bis.1 e 14bis.2 del TIVG per 6 (sei) mesi consecutivi. 

17.1ter L’impresa di distribuzione di gas naturale riconosce al cliente finale titolare di punto di riconsegna dotato di smart meter con consumo annuo superiore a 500 Smc e fino a 5.000 Smc un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 € qualora non sia raccolta la lettura ai sensi dei commi 14bis.1 e 14bis.2 del TIVG per 3 (tre) mesi consecutivi. 

La causa del mancato rispetto della qualità

E' altrettanto vero che, qualora il cliente si renda responsabile di azioni che impediscano la rilevazione della lettura (come ad esempio essere assente ad un appuntamento concordato con l'impresa distributrice per l'esecuzione della prestazione), è possibile imputare la causa di mancato rispetto del livello di qualità al cliente finale stesso, non riconoscendogli alcun indennizzo. Come specificato in delibera (RQDG, Art.69 comma 2) è opportuno che l'azienda distributrice documenti la causa del mancato rispetto in tutti i casi in cui quest'ultimo non è imputabile alla sua responsabilità ed in particolare è invece attribuita al cliente finale.

Di seguito riportati gli articoli che stabiliscono quanto esposto in precedenza. Il TIF stesso, modificato dalla stessa Del. 269/2022/R/gas con l’introduzione degli indennizzi verso il cliente finale, specifica le cause che permettono esenzione dal pagamento dell’indennizzo (lo stesso articolo specifica che tali cause devono essere adeguatamente documentate):

TITOLO III 
INDENNIZZI AUTOMATICI A FAVORE DEL CLIENTE FINALE 

Articolo 15
Criteri per la quantificazione degli indennizzi automatici 

15.1 Ai fini dell’applicazione degli indennizzi automatici a carico dei venditori e a favore del cliente finale di cui al presente Titolo III trovano applicazione le previsioni di cui agli articoli 18, 20 e 21 del TIQV. 

15.2 Ai fini dell’applicazione degli indennizzi automatici a carico delle imprese di distribuzione e a favore del cliente finale: 

a) costituiscono cause di esenzione del pagamento dell’indennizzo di cui al presente Titolo III quelle classificabili rispettivamente ai sensi della RQDG, articolo 69, comma 1, lettere a) e b) e del TIQE, articolo 103, comma 1 lettere a) e b); in tali casi l’impresa di distribuzione di gas naturale o energia elettrica registra e documenta la causa del mancato rispetto; 
b) l’impresa di distribuzione di gas naturale o energia elettrica informa il venditore, attraverso comunicazione almeno tramite PEC entro 31 giorni dal verificarsi dell’evento, dell’esclusione della corresponsione dell’indennizzo e delle relative cause; 
c) trovano applicazione le previsioni di cui all’articolo 21 del TIQV.

Si riporta per comodità di lettura l’RQDG attualmente in vigore nelle parti di interesse:

Articolo 69
Cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità 

69.1 Le cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità sono classificate in: 

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi; 

b) cause imputabili al cliente finale o a terzi, quali la mancata presenza del cliente finale ad un appuntamento concordato con l’impresa distributrice per l’effettuazione di sopralluoghi necessari all’esecuzione della prestazione richiesta o per l’esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi; 

c) cause imputabili all’impresa distributrice, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b). 

69.2 Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità rientrano nelle classi di cui al precedente comma, lettere a) e b), l’impresa distributrice documenta la causa del mancato rispetto.

Si sottolinea come l’Art. 69.2 rafforzi quanto già espresso nel TIF Art. 15.2 lettera a) sulla necessità di documentare la causa del mancato rispetto del livello di qualità qualora la causa non sia imputabile all’impresa distributrice stessa.

Ulteriori considerazioni

Benché una quota degli indennizzi venga restituita al distributore in perequazione, tuttavia questa quota non può mai coprire interamente quanto erogato. La componente CIND introdotta nell'ammontare di perequazione dalla Delibera 269/2022/R/gas (Art.6.2), anche nel caso in cui il distributore si comporti in modo virtuoso riconoscendo indennizzi per un importo complessivo inferiore rispetto a quelli che l'Autorità reputa dovuti al tasso fisiologico di insuccesso, prevede solamente un rimborso dell'80% di quanto erogato. 

Infatti, sempre nella Del. 269/2022/R/gas, si ha

Articolo 6
Riconoscimento parziale dei costi per indennizzi di mancata lettura per punti con smart meter di classe G4 e G6, fino al livello fisiologico 

6.1 L’articolo 46, comma 46.1, della RTDG è sostituito dal seguente: 

46.1 In ciascun anno t, l’ammontare di perequazione PMt,c, riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa distributrice c, relativo al meccanismo di cui al comma 44.1 lettera a) è pari a: 

𝑃𝑀𝑡,𝑐 = 𝐶𝑆𝑡,𝑐 𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ − 𝑅𝐸𝑡,𝑐 𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ + 𝑉𝑅𝑀𝑡,𝑐 − 𝑅𝐸𝑡,𝑐 𝑚𝑖𝑠 − 𝑅𝑃𝑀𝑡,𝑐 + 𝐶𝐼𝑁𝐷 

dove:

[...]

• 𝐶𝐼𝑁𝐷 è la compensazione per indennizzi riconosciuti ai clienti finali di cui all’articolo 17 del TIF, determinata come somma delle componenti CIND>500 e CIND≤500 di cui ai commi 46.4 e 46.5.”. 

6.2 All’articolo 46 della RTDG, dopo il comma 46.3, sono aggiunti i seguenti commi: “46.4 La componente CIND>500 è determinata sulla base della seguente formula, con riferimento all’anno civile precedente: 𝐶𝐼𝑁𝐷>500 = 𝛼 ∗ min [𝑁 ∗ 𝐼𝐹 ∗ 𝑉𝑖𝑛𝑑 ∗ 𝑛; ∑𝐼𝑁𝐷𝑖]

dove: 

• a è un coefficiente che assume valore pari a 0,8; 
• N è il numero di clienti finali con smart meter gas di classe G4-G6 alla fine dell’anno con consumi annui superiori a 500 Smc nel medesimo anno;
• IF è il tasso di insuccesso fisiologico della telelettura con smart meter gas per i punti con consumi annui superiori a 500 Smc; • Vind è il valore unitario dell’indennizzo di cui al comma 17.1bis del TIF; 
• n è pari a 2;
• 𝐼𝑁𝐷𝑖 è la somma degli indennizzi, in euro, riconosciuti al cliente finale i nell’anno civile precedente ai clienti con consumi annui superiori a 500 Smc.

46.5 La componente CIND≤500 è determinata sulla base della seguente formula, con riferimento all’anno civile precedente: 

𝐶𝐼𝑁𝐷≤500 = 𝛼 ∗ min [𝑁 ∗ 𝐼𝐹 ∗ 𝑉𝑖𝑛𝑑 ∗ 𝑛; ∑𝐼𝑁𝐷𝑖 𝑁 𝑖=1 ] 

dove: 

• a è un coefficiente che assume valore pari a 0,8; 
• N è il numero di clienti finali con smart meter gas di classe G4-G6 alla fine dell’anno con consumi fino a 500 Smc nel medesimo anno;
• IF è il tasso di insuccesso fisiologico della telelettura con smart meter gas per i punti con consumi annui fino a 500 Smc; 
• Vind è il valore unitario dell’indennizzo di cui al comma 17.1bis del TIF; 
• n è pari a 1; 
• 𝐼𝑁𝐷𝑖 è la somma degli indennizzi, in euro, riconosciuti al cliente finale i nell’anno civile precedente ai clienti con consumi annui fino a 500 Smc.

Le funzionalità di RETIGAS

Utilizzando opportunamente gli strumenti offerti da RETIGAS è possibile limitare al massimo l'impatto degli indennizzi da riconoscere al cliente finale. Infatti, RETIGAS rende estremamente efficiente la rilevazione delle letture sul campo e, in caso di difficoltà nell’accedere al misuratore, fornisce le funzionalità per contattare il cliente finale in diverse modalità (compreso mediante raccomandata) e permette di registrare tutti i contatti avvenuti con il cliente stesso.

E’ quindi possibile documentare e conservare in archivio le eventuali responsabilità del cliente per la mancata rilevazione lettura come, ad esempio, la mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato. 

Questa operatività permette chiaramente di minimizzare l’impatto economico degli indennizzi introdotti dalla Del. 269/2022/R/gas e comporta benefici certi per l’azienda distributrice sia in termini di bilancio sia a livello finanziario.

Per questi motivi un numero sempre maggiore di distributori stanno utilizzando, già oggi, le funzionalità presentate nel corso del Webinar. 

___________________________________________________

Note

[*] Chiarimenti alla deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 522/2017/R/GAS : nel presente documento l'Autorità stabiliva che uno smart meter "in relazione al quale non sia possibile accedere da remoto in modo stabile e continuativo non può essere considerato messo in servizio. L’impresa distributrice deve tenere traccia dei casi di misuratori non accessibili da remoto in modo stabile e continuativo e riclassificarli nelle comunicazioni all’Autorità come misuratori tradizionali". Secondo questo chiarimento i gli smart meter riclassificati come tradizionali non erano soggetti ad indennizzo.


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